Nel 2026 il quadro normativo europeo in materia ESG entra definitivamente in una fase di piena maturazione. Le istituzioni europee hanno ormai costruito un sistema regolatorio ampio, articolato e fortemente integrato, destinato a incidere in modo concreto e strutturale sull’organizzazione delle imprese, sui processi operativi interni, sulla governance societaria e sulla gestione delle catene di fornitura.

Non si tratta più soltanto di obblighi di rendicontazione o di semplici dichiarazioni di sostenibilità. Le nuove normative europee introducono infatti una serie di adempimenti molto più estesi e interconnessi, che riguardano temi come la trasparenza salariale, l’efficienza energetica, la due diligence lungo la supply chain, la tracciabilità delle materie prime, la sostenibilità degli imballaggi, il monitoraggio delle emissioni incorporate nei prodotti importati e, più in generale, la responsabilizzazione degli organi amministrativi rispetto agli impatti ambientali, sociali e di governance dell’attività d’impresa.

In questo contesto, la compliance ESG non può più essere affrontata come un insieme di obblighi separati e autonomi. Le imprese sono chiamate ad adottare una lettura sistemica delle principali fonti normative europee — tra cui la CSRD, gli ESRS, la CSDDD, la EED, il regolamento EUDR, il PPWR, il CBAM e la Direttiva sulla Pay Transparency — con l’obiettivo di costruire una roadmap coerente di adeguamento organizzativo, gestione del rischio e trasformazione sostenibile del business.

Le nuove regole europee introducono infatti obblighi differenti a seconda del settore di attività, delle dimensioni aziendali, del livello di consumo energetico o del ruolo ricoperto all’interno della catena del valore. In molti casi, gli impatti si estendono ben oltre il perimetro diretto della singola società e coinvolgono fornitori, distributori, partner commerciali, operatori logistici e soggetti downstream. Questo comporta un significativo rafforzamento dei sistemi interni di controllo, raccolta dati, audit, monitoraggio e governance.

Uno dei provvedimenti più rilevanti è rappresentato dalla Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 7 giugno 2026. La direttiva nasce con l’obiettivo di rafforzare il principio della parità salariale tra uomini e donne previsto dal diritto europeo e introduce un sistema strutturato di trasparenza, accountability interna e tutela dei lavoratori rispetto ai differenziali retributivi di genere.

La normativa si applica sia ai datori di lavoro pubblici sia a quelli privati e prevede obblighi differenziati in base alla dimensione aziendale. In particolare, riguarda le imprese con almeno 100 dipendenti, con regole più stringenti per quelle che superano le soglie dei 150 e dei 250 lavoratori.

Tra gli obblighi principali vi sono il reporting periodico sul gender pay gap, la comunicazione delle differenze retributive medie e mediane tra uomini e donne, la trasparenza delle fasce salariali già nella fase di recruiting e il divieto di richiedere ai candidati informazioni sulla loro retribuzione precedente. I lavoratori avranno inoltre il diritto di ottenere informazioni sui livelli retributivi medi relativi alla propria categoria professionale e le imprese dovranno adottare sistemi di classificazione del lavoro neutrali rispetto al genere.

La direttiva introduce anche un importante rafforzamento dell’onere probatorio nei contenziosi per discriminazione salariale. Se emergerà un differenziale retributivo superiore al 5% non giustificato da fattori oggettivi e neutrali, il datore di lavoro dovrà avviare una “Joint Pay Assessment” insieme ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata a individuare le cause del divario, predisporre misure correttive e monitorarne l’efficacia nel tempo.

Dal punto di vista organizzativo, questa normativa impone una revisione profonda delle politiche HR, dei sistemi premianti, delle procedure di recruiting e dei modelli di job grading, richiedendo anche l’implementazione di audit interni e sistemi avanzati di raccolta dati retributivi.

Parallelamente, la nuova Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica rappresenta uno dei pilastri del pacchetto europeo “Fit for 55” e rafforza in modo significativo gli obblighi delle imprese rispetto alla riduzione dei consumi energetici e alla decarbonizzazione.

La direttiva individua due soglie principali. Le imprese con consumi superiori a 10 terajoule annui dovranno effettuare diagnosi energetiche periodiche, aggiornate ogni quattro anni, predisporre piani di efficientamento e trasmettere i dati agli organismi nazionali competenti. Per le imprese che superano invece gli 85 terajoule annui, gli obblighi diventano ancora più incisivi: sarà infatti necessario implementare un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001, ottenere la relativa certificazione e monitorare in modo continuo le performance energetiche.

Le prime scadenze operative sono previste tra il 2026 e il 2027. Il mancato rispetto degli obblighi potrà comportare sanzioni amministrative, prescrizioni correttive, limitazioni nell’accesso agli incentivi pubblici e ricadute reputazionali sui rating ESG. Allo stesso tempo, la direttiva si integra con numerosi strumenti incentivanti, tra cui il Conto Termico, il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, Transizione 5.0 e diversi meccanismi finanziati dal PNRR.

Un’altra normativa destinata ad avere un impatto molto rilevante sulle supply chain globali è il Regolamento EUDR sulla deforestazione, che entrerà pienamente in vigore dal 30 dicembre 2026. Il regolamento vieta l’immissione sul mercato europeo di prodotti associati a deforestazione o degrado forestale successivi al 31 dicembre 2020.

La disciplina riguarda materie prime particolarmente sensibili come legno, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e carne bovina, oltre ai relativi prodotti derivati. Gli obblighi coinvolgono operatori, commercianti, importatori, esportatori e soggetti downstream.

Le imprese dovranno implementare sistemi di due diligence molto articolati, comprendenti la raccolta di informazioni lungo la supply chain, la geolocalizzazione delle parcelle produttive, la verifica della conformità alle normative locali del Paese di produzione, la valutazione del rischio e l’adozione di misure di mitigazione. Prima dell’immissione dei prodotti sul mercato europeo sarà inoltre necessario trasmettere una Due Diligence Statement tramite la piattaforma TRACES, attestando che i prodotti siano “deforestation-free” e conformi ai requisiti EUDR.

Questa normativa richiederà una revisione profonda dei sistemi di procurement, dei contratti di fornitura, dei processi di vendor qualification e delle piattaforme digitali di tracciabilità. Le sanzioni previste sono particolarmente severe e possono includere multe parametrate al fatturato, confisca dei beni, sospensione della commercializzazione ed esclusione dagli appalti pubblici.

Sempre nel 2026 entrerà nella fase operativa anche il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, noto come PPWR. Il regolamento introduce un quadro uniforme direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e mira a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita.

La normativa coinvolge produttori, importatori, distributori, operatori logistici, piattaforme e-commerce e tutti i soggetti che immettono imballaggi o prodotti imballati sul mercato europeo.

Tra i principali obblighi figurano l’etichettatura armonizzata, la predisposizione della dichiarazione UE di conformità, la creazione del fascicolo tecnico, la progettazione degli imballaggi secondo criteri di riciclabilità e la riduzione del packaging superfluo. Vengono inoltre introdotte limitazioni sull’utilizzo di sostanze pericolose come i PFAS e target progressivi relativi al contenuto minimo di materiale riciclato, alla riciclabilità e al riutilizzo degli imballaggi.

Per molte imprese questo comporterà una revisione delle specifiche tecniche di prodotto, dei processi di eco-design, della supply chain degli imballaggi e dei sistemi di gestione EPR.

Sul fronte climatico assume poi particolare rilevanza il CBAM, il Carbon Border Adjustment Mechanism, che entrerà definitivamente a regime dal 1° gennaio 2026. Questo strumento è stato introdotto dall’Unione Europea per contrastare il fenomeno del carbon leakage, ossia il trasferimento delle produzioni ad alta intensità emissiva verso Paesi con standard ambientali meno rigorosi.

Il CBAM si applica alle importazioni di settori particolarmente energivori, come cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica. Gli importatori autorizzati dovranno acquistare certificati CBAM proporzionati alle emissioni incorporate nei beni importati, dichiarare annualmente tali emissioni, registrarsi nel Registro CBAM e sottoporre i dati a verifica indipendente.

Questo implica l’introduzione di sistemi avanzati di raccolta dati emissivi lungo la supply chain extra-UE, procedure di verifica dei fornitori, sistemi di contabilizzazione delle emissioni incorporate e processi di monitoraggio doganale integrati con il procurement ESG.

Le sanzioni previste sono modellate sul sistema ETS europeo e possono comprendere penalità economiche, limitazioni operative e sospensioni autorizzative.

Nel loro insieme, tutte queste normative dimostrano come l’ESG abbia ormai assunto una natura pienamente strutturale e trasversale rispetto alla gestione aziendale. La sostenibilità non rappresenta più un ambito separato o limitato alla disclosure non finanziaria, ma diventa un elemento centrale dei sistemi di governance, dei controlli interni, delle strategie industriali e dei processi decisionali.

Le imprese sono quindi chiamate a superare una logica puramente reattiva di compliance normativa e ad adottare un approccio integrato capace di connettere governance societaria, risk management, sistemi informativi, procurement, politiche HR, energy management, supply chain governance, reporting ESG e pianificazione industriale.

In questo scenario, assume un ruolo strategico la capacità di costruire modelli organizzativi ESG interoperabili, sostenuti da sistemi affidabili di raccolta dati, processi di audit indipendente, controlli interni efficaci e strumenti di monitoraggio continuo delle performance ambientali, sociali e di governance.

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